venerdì 26 dicembre 2014

Comma 118 : Esonero dal versamento dei contributi previdenziali

Nella serata del 22 dicembre 2014, la Camera ha approvato, in via definitiva,  il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). Il testo dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale per la Sua definitiva entrata in vigore. In attesa di quanto sopra si riporta il comma 118 dell'art. 1, che riguarda le assunzioni a tempo indeterminato con sgravio, attendendo inoltre ulteriori specifiche legate ai requisiti necessari per l'accesso ai benefici.

118
Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all' INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060€ su base annua.
L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta a i datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

121
I benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990 n. 407 e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati, decorrenti dal 1° gennaio 2015.

Mondo HR Marche

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