venerdì 23 marzo 2012

LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO - News 23.03.12 - La mappa dei cambiamenti

Una trattativa lunga 60 giorni: le anticipazioni sulla riforma del lavoro, lasciano spazio ad una prima analisi sulle misure contenute nei provvedimenti. Una trattativa per la riforma ha visto un lungo e continuo susseguirsi di incontri, dibattiti, commenti e reazioni del mondo imprenditoriale  e delle parti sociali.


La riforma è iniziata lo scorso 23 gennaio a Palazzo Chigi con una breve introduzione di Monti, alla presenza dei Segretari generali di Cgil, Cisl, Uil ed Ugl. Confidustria rappresentata dal Presidente Emma Marcegaglia ed alla guida della riforma il neo Ministro del Lavoro, Elsa Fornero.

Dopo settimane di incontri e riunioni, si è deciso - ieri, giovedì 22 marzo - di stilare un verbale con le posizioni dei vari soggetti coinvolti nella trattativa: non c'è stato accordo da firmare ma un verbale da presentare al Parlamento per il suo iter di approvazione. Il contenuto della riforma qui di seguito presentato, va preso con la debita cautela: il successivo iter Parlamentare potrebbe apportare non poche modifiche.

Gli interventi principali prevedono variazioni sul costo dei contratti a tempo determinato, reintegro per i licenziamenti discriminatori anche nelle aziende con meno di 15 dipendenti, Per i licenziamenti economici invece indennizzi da 15 a 27 mensilità. 

Vediamone qui di seguito i passaggi più rilevanti:

CONTRATTI A TERMINE
Oltre a ribadire i limiti quantitativi, il Governo punta a disincentivare l'utilizzo del contratto a termine con l'aumento del costo, mediante un meccanismo di bonus malus. Ovvero verrà applicata una maggiore contribuzione, al fine di finanziare l'ASPI, ovvero l'assicurazione sociale per l'impiego. Tale tassazione potrà però essere recuperata se il datore di lavoro trasformerà il contratto in tempo indeterminato. Potrebbero inoltre allungarsi i periodi di stop obbligatorio tra la fine di un contratto e l'inizio di un altro.

APPRENDISTATO
Si ribadisce la volontà di incentivare l'apprendistato come contratto di lavoro da utilizzare in maniera prevalente per l'ingresso nel mondo del lavoro. Verrà ritoccata la % di conferma a tempo indeterminato (già prevista da alcuni CCNL). La durata massima sarà di 3 anni ed in caso di mancata assunzione, le competenze del lavoratore saranno comunque certificate.

CONTRATTI PART TIME - INTERMITTENTE ED ACCESSORIO
Verrà prevista una comunicazione amministrativa nei casi di utilizzo di causali di elasticità / flessibilità per i contratti part time, contestualmente al preavviso da fornire al singolo lavoratore. Sono previsti inoltre altri obblighi amministrativi a carico dei datori di lavoro per i contratti così detti a chiamata: quanto sopra per prevenire eventuali abusi.

CONTRATTI A PROGETTO
Le macro modifiche proposte prevedono:
- l'eliminazione del fuorviante "programma di lavoro"
- l'impossibilità di comprendere nel progetto la riproduzione dell'oggetto sociale dell'azienda
- la presunzione relativa di subordinazione se la stessa attività in azienda è svolta anche da lavoratori subordinati
- l'incremento dei contributi previdenziali

PARTITE IVA
Si intendono modificare alcuni requisiti giuridici circa il rapporto professionale svolto mediate la partita iva, con particolare riguardo alla sussistenza dei requisiti di coordinamento e continuità. La Partita Iva si presume inquadrata nella collaborazione coordinata e continuativa se:
- il contratto ha una durata superiore ai 6 mesi nell'arco di 1 anno
- se si ha la fruizione di una postazione di lavoro all'interno dei locali del committente
- se il collaboratore ricava da questo rapporto oltre il 75% dei suoi corrispettivi

FONDO ESODI
Viene inserita la facoltà - da parte delle aziende - di stipulare accordi con i Sindacati per favorire i prepensionamenti, relativamente a dipendenti che raggiungano i requisiti di pensionamento nei successivi 4 anni.

SISTEMA DEGLI AMMORTIZZATORI
Istituzione della Cassa ASPI (Assicurazione Sociale per l'Impiego) che si andrà ad aggiungere alla Cassa Integrazione Ordinaria, straordinaria, Fondi di solidarietà. Sostituirà l'indennità di mobilità e di disoccupazione ordinaria e sarà, nella definizione del governo, "universale": coprirà i lavoratori con meno anni di esperienza e quelli che hanno contratti atipici e precari, finora esclusi da qualsiasi ammortizzatore sociale (nonchè apprendisti ed artisti dipendenti).
Per istituire questa cassa, il Governo prevede per tutte le aziende un prelievo contributivo dell'1,3% calcolato sulla base delle retribuzioni lorde, ed un ulteriore 1,4% sui contratti a tempo determinato, portando complessivamente l'aliquota al 2,7%. Il piano andrà gradualmente a regime, ovvero entrerà in vigore nel 2016 ed in "regime transitorio" per dare tempo ai lavoratori anziani oggi in mobilità, di arrivare alla pensione, grazie anche ai contributi aziendali.

ART. 18
Separazione della normativa, qualora si tratti di licenziamenti discriminatori o nulli, piuttosto che licenziamenti per motivi economici. Da una parte resterà l'indennizzo economico ed il reintegro, dall'altra solo l'indennizzo economico. In caso di licenziamento disciplinare sarà il giudice a decidere - in base alla gravità del fatto commesso e delle ulteriori informazioni - se applicare entrambe le opzioni o solo una delle due. 


La riforma ora è arrivata in Parlamento ....

MONDO HR MARCHE
di Silvia Cingolani

giovedì 22 marzo 2012

ART. 18 - L'Origine della norma

In caso di licenziamento illegittimo, l'articolo 18 impone alle aziende sia il reintegro del lavoratore che una sanzione pecuniaria, rendendo di fatto nullo il licenziamento stesso. Nel momento in cui viene definito il reintegro, il dipendente non perde l'anzianità di servizio e tutti i diritti acquisiti con il precedente rapporto di lavoro e contratto.

L'articolo 18 è presente nello Statuto dei Lavoratori e va ad implementare la tutela reale, disciplinando il caso specifico del "licenziamento illegittimo" del singolo lavoratore: l'onere della prova spetterà poi all'azienda, che dovrà dimostrare al giudice la fondatezza dei motivi alla base del provvedimento applicato.

Qui di seguito il Testo Originale e completo dell'articolo 18, L. 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

Art. 18. Reintegrazione nel posto di lavoro

1. Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti
ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

2. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore.
Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. 

3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie. 

4. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento
del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

5. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro
trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

8. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile. 

9. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

10. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.