La Costituzione Italiana stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due
Camere (art. 70). Ciò significa che per
divenire legge un progetto deve essere approvato nell'identico testo da Camera
e Senato.
Il procedimento di formazione della legge (il così detto “ITER”)
si articola perciò in fasi successive:
- la
presentazione del progetto di legge (iniziativa legislativa)
- l'approvazione
della Camera a cui è stato presentato per prima
- la
trasmissione del testo all'altra Camera e la sua approvazione nella medesima
formulazione o con modifiche: se viene modificato, il progetto passa da una
Camera all'altra, finchè non venga approvato da entrambe nell'identica
formulazione (è la così detta navette)
- la
promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (che può rinviare la
legge alle Camere per un riesame), la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e
la sua entrata in vigore.
Alla Camera i
principali passaggi, nella procedura ordinaria, sono i seguenti:
Un progetto di legge, composto da uno o più articoli e preceduto da una
relazione illustrativa, può essere presentato dal Governo, da ciascun deputato,
da almeno 50.000 elettori (si tratta delle leggi d’iniziativa popolare), dal
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o dai Consigli regionali. Alla
Camera, i testi presentati dal Governo vengono definiti disegni di legge,
mentre tutti gli altri vengono denominati proposte di legge.
Il progetto di legge viene dapprima assegnato alla
Commissione parlamentare competente per materia, che svolge un'istruttoria, prepara un testo da sottoporre all’Assemblea e
presenta una relazione (per questo si dice che la Commissione opera in sede
referente). Nella sua attività istruttoria, la Commissione può stabilire di
trattare insieme due o più progetti (che sono detti abbinati) per presentare
un'unica relazione e un solo testo l'Assemblea. A tal fine può scegliere uno
dei progetti come testo base della discussione o può procedere - eventualmente
incaricando un Comitato ristretto - alla stesura di un testo unificato dei
diversi progetti. Durante l'esame, la Commissione acquisisce i pareri di altre
Commissioni, che si riuniscono in sede consultiva per formulare osservazioni e
avanzare suggerimenti sulle parti del progetto di loro competenza. Nella
Commissione competente in sede referente possono essere presentate proposte di
modifica (gli emendamenti) su cui la Commissione delibera. Sono acquisiti,
anche attraverso audizioni di non parlamentari, le opinioni e i dati ritenuti
necessari e il Governo partecipa all'istruttoria e alla elaborazione del testo.
Al termine del proprio lavoro, la Commissione incarica un relatore di preparare
la relazione per l'Assemblea, che riporta il testo predisposto dalla
Commissione; possono essere presentate relazioni di minoranza da parte di
deputati che non condividono il risultato del lavoro della Commissione. In
vista della discussione in Aula viene nominato un Comitato dei nove che
comprende i relatori e i rappresentanti dei gruppi della Commissione che ha
svolto l'esame in sede referente.
La discussione in
Assemblea inizia con la illustrazione del testo da parte del relatore e con
l'intervento del rappresentante del Governo; seguono quelli dei deputati che
intervengono sulle linee generali del provvedimento, esprimendo la posizione
dei gruppi. Vengono poi esaminati i singoli articoli del progetto, votando gli
emendamenti presentati al testo predisposto dalla Commissione. Nella fase
finale, dopo l'esame di eventuali ordini del giorno (che sono documenti di
indirizzo al Governo sul modo in cui dovrà essere applicata la futura legge) e,
dopo le dichiarazioni di voto finale, si procede alla votazione del progetto
nel suo complesso.
Oltre al procedimento ordinario (che per alcune
tipologie di iniziative legislative, indicate dalla Costituzione e dal
Regolamento della Camera, va necessariamente seguito) sono previsti due
procedimenti abbreviati:
1-
l’esame e
l’approvazione del progetto di legge in Commissione in sede legislativa. Con
tale procedura viene attribuito a una Commissione l’esame e l’approvazione
definitiva di un progetto di legge (il progetto è però rimesso all’Assemblea se
il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo
richiedono);
2-
l’esame da
parte della Commissione in sede redigente. In tal caso la Commissione, a ciò
appositamente incaricata dall'Assemblea, prepara un testo del progetto di legge
per l'Assemblea, la quale però si riserva solo il voto degli articoli e il voto
finale, senza poterlo modificare.
Una volta approvata da entrambi i rami del Parlamento
nello stesso identico testo, la legge dev’essere promulgata dal Presidente
della Repubblica (che può però rinviarla, con messaggio motivato, alle Camere
per una nuova deliberazione). Il rinvio presidenziale riapre il procedimento
legislativo e, se la legge viene nuovamente approvata, essa deve essere
promulgata.
Dopo la promulgazione, la legge viene pubblicata.
La pubblicazione
avviene ad opera del Ministro della giustizia e consiste tecnicamente
nell'inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana e nella pubblicazione
dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La legge entra in vigore - e diviene quindi
obbligatoria per tutti - il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, a meno
che la legge stessa non prescriva un termine minore o maggiore. La data della
legge è quella del decreto di promulgazione, il numero quello della sua
inserzione nella Raccolta ufficiale.
MONDO HR MARCHE
di Silvia Cingolani
Nessun commento:
Posta un commento
Lascia il tuo commento sul Post: