L’ASPI è una sigla che identifica l’Assicurazione Sociale per l’Impiego, il
nuovo sussidio previsto per i lavoratori disoccupati.
E’ stato infatti questo, uno degli argomenti discussi negli ultimi 5 mesi
di lavori in corso per costruire la nuova riforma del lavoro. Questo nuovo
assegno di sostegno verrà erogato ai disoccupati, sostituendo di fatto
l’indennità di disoccupazione e la cassa integrazione in “deroga” (attenzione,
non la cassa integrazione ordinaria e straordinaria che verranno anzi estese dal
Governo nei confronti delle aziende che ad oggi non possono ancora
beneficiarne).
L’importo mensile dell’ASPI sarà pari al 75% dell’ultimo stipendio
percepito (25% per la parte che supera i 1.180€), per un massimo di 1.119€. La
durata di questa erogazione sarà normalmente di 12 mesi, elevati a 18 qualora il
lavoratore abbia compiuto già i 55 anni. L’ammontare mensile subirà inoltre
delle variazioni a mano che scorreranno i mesi, infatti per i primi 6 mesi verrà
percepito l’ammontare intero, dopodichè sarà effettuata una riduzione del 15%
seguita (qualora ce ne siano le condizioni di erogazione) da un’altra riduzione
del 15%.
Condizioni fondamentali per maturare il diritto all’erogazione:
- Periodo lavorato: i disoccupati (compresi gli ex apprendisti) dovranno
aver lavorato per un periodo di almeno di 52 settimane negli ultimi de
anni
- Lavoratori esclusi: i collaboratori a progetto e coloro che sono stati
identificati come “false” Partite Iva
Per chi avrà lavorato per periodi inferiori alle 52 settimane, si attiverà
la mini-aspi ovvero un sussidio mensile di importo uguale a quello ordinario
(con il tetto quindi dei 1.119€ massimo) ma coprirà un periodo ridotto, pari
alla metà delle settimane effettivamente lavorate (con un minimo però di almeno
13 settimane annue di contributi versati).
Qualche cambiamento verrà introdotto anche nei confronti dei Centri per
l’Impiego: ovvero saranno questi enti a proporre ai disoccupati che beneficiano
di ammortizzatori sociali un programma di formazione di durata non inferiore
alle due settimane, inoltre il disoccupato perderà il diritto al sussidio se
rifiuterà un’offerta di lavoro “congrua” che prevede una retribuzione non
inferiore di oltre il 20% la stessa indennità percepita e che arriva da
un’azienda o ufficio all’interno del bacino di utenza di 50 chilometri dalla
residenza del candidato (o che sia comunque raggiungibile anche con mezzi
pubblici con meno di 80 minuti). Offerta che dovrà essere promossa dai Centri
per l’Impiego.
MONDO HR MARCHE
di Silvia Cingolani
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